L’Agenzia per le Onlus il 24 marzo 2011 ha approvato l’Atto di Indirizzo in relazione alla partecipazione di controllo detenute da Onlus in enti societari aventi la qualifica di imprese sociali ex D. Lgs. 155/06.
In particolare l’Atto di Indirizzo rileva che:
L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 83/E/05, ha precisato che è consentita la detenzione di partecipazioni in società di capitali alle ONLUS, a condizione che il possesso di titoli o quote, in considerazione dell’entità della partecipazione e del ruolo effettivamente svolto nella società partecipata, si sostanzi in una gestione statico-conservativa del patrimonio, realizzando un impiego delle risorse patrimoniali finalizzato alla percezione di utili da destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali. Al contrario, qualora la ONLUS mediante la partecipazione assuma funzioni di coordinamento e direzione della società partecipata, esercitando un’influenza dominante ed incidendo in modo determinante sulle scelte operative degli organi della società stessa, si configura lo svolgimento di un’attività non consentita alle ONLUS, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Quanto sopra vale anche nell’ipotesi in cui la società partecipata svolga attività analoghe a quelle istituzionali.
In particolare l’Atto di Indirizzo rileva che:
L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 83/E/05, ha precisato che è consentita la detenzione di partecipazioni in società di capitali alle ONLUS, a condizione che il possesso di titoli o quote, in considerazione dell’entità della partecipazione e del ruolo effettivamente svolto nella società partecipata, si sostanzi in una gestione statico-conservativa del patrimonio, realizzando un impiego delle risorse patrimoniali finalizzato alla percezione di utili da destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali. Al contrario, qualora la ONLUS mediante la partecipazione assuma funzioni di coordinamento e direzione della società partecipata, esercitando un’influenza dominante ed incidendo in modo determinante sulle scelte operative degli organi della società stessa, si configura lo svolgimento di un’attività non consentita alle ONLUS, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Quanto sopra vale anche nell’ipotesi in cui la società partecipata svolga attività analoghe a quelle istituzionali.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’Atto
(Fonte Forum Terzo Settore)
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