giovedì 21 ottobre 2010

Dipendenti in maternità: sgravi contributivi per le sostituzioni

In caso di assunzione a termine (anche con contratto part-time) per sostituzione di maternità è previsto uno sgravio contributivo, limitatamente alla quota a carico del datore di lavoro, e dei premi assicurativi INAIL del 50%. Il beneficio si applica a favore delle aziende:
a) con meno di 20 dipendenti che assumono per sostituire lavoratori subordinati in maternità (congedo di maternità o di paternità, congedo parentale e congedo per malattia del figlio). In tal caso l’agevolazione si applica fino al compimento di un anno di età del figlio del lavoratore o della lavoratrice in congedo o, nel caso di minore adottato o in affidamento, per un anno dal suo ingresso nel nucleo familiare;
b) in cui operano lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali) in astensione del lavoro per maternità. E’ infatti possibile assumere lavoratori a termine in sostituzione di tali lavoratrici per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, entro il primo anno di vita del bambino o, nel caso di minore adottato o in affidamento, per un anno del suo ingresso nel nucleo familiare.
La concessione del beneficio contributivo prescinde dalla corrispondenza tra la qualifica del sostituto e quella in possesso del sostituto.
Il beneficio è riconosciuto anche in caso di sostituzione di un apprendista con una persona qualificata, purché sia rispettata l’equivalenza oraria delle prestazione.
L’azienda interessata allo sgravio contributivo deve attestare, mediante autocertificazione da presentare alla competente sede INPS, di essere in possesso del requisito occupazionale, se richiesto, e che l’assunzione dei lavoratori a termine è effettuata in sostituzione di dipendenti in astensione obbligatoria (anche anticipata), facoltativa nel primo anno di età del bambino o per malattie del bambino di età non superiore a un anno.
(Fonte PMI)

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