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venerdì 8 aprile 2011

Adozioni. La stretta della Cassazione

Fermi tutti. Un minore non può essere considerato in stato di abbandono quando alcuni suoi parenti, entro il quarto grado, si siano fatti avanti e abbiano dato la disponibilità a prendersene cura. A deciderlo non senza qualche sorpresa è stata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2102/2011. 
Secondo la Cassazione, tutto ciò vale anche se in passato questi parenti non hanno costruito “significativi rapporti” con il bambino. Il caso prende le mosse dalla richiesta dei nonni e degli zii materni di un bambino nato d genitori tossicodipendenti, ed imemdiatamente assegnato a una struttura assistenziale dopo a nascita.
(Leggi il resto dell'articolo su Vita)

venerdì 10 dicembre 2010

La condanna non preclude l'affidamento

Non basta una sentenza penale, neppure passata in giudicato e nonostante sia relativa a reati commessi nel contesto della separazione, a giustificare l'affidamento esclusivo a uno solo dei genitori. Alla regola generale dell'affidamento condiviso, ha stabilito ieri la Sesta sezione civile della Cassazione (24841/10), si può infatti derogare solo se la sua applicazione risulti «pregiudizievole per l'interesse del minore».
Il caso portato davanti ai giudici di legittimità riguardava una giovane madre pugliese accusata di calunnia nei confronti del convivente, padre dei suoi figli, e poi anche condannata in primo grado; la donna aveva denunciato il partner per abusi sessuali sulla figlia di tre anni, pur sapendolo innocente.
Sulla scorta di quella pronuncia il tribunale dei minorenni aveva affidato i due figli maschi al padre e la bimba alla mamma, mentre la Corte d'appello aveva poi reintegrato entrambi i genitori nella potestà genitoriale dei tre figli, ma affidato la prole in via esclusiva al padre. Secondo la Sesta civile, però, il giudice di appello in quel modo aveva posto a fondamento della propria decisione fatti lontani nel tempo, non ancora cristallizzati in un provvedimento definitivo, ma soprattutto senza dimostrare perché «quelle vicende renderebbero, in rapporto all'attualità, del tutto evidente l'inidoneità della madre a svolgere adeguatamente e responsabilmente il ruolo materno». Invece il giudice, al momento di derogare al regime standard di affidamento condiviso, è tenuto a motivare «non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore», come prevede una giurisprudenza ormai costante (16593/2008 e 26587/2009). Pertanto le vicende intercorse tra i due ex conviventi, «anche se strettamente correlate al loro ruolo di genitori e ai loro rapporti con i figli» non sono sufficienti a sorreggere l'affidamento esclusivo, tantomeno a sostenere, come fa «apoditticamente» la corte di merito «il grave pregiudizio che la piccola ha subito e subirebbe rimanendo affidata alla madre».
(Fonte Il Sole 24ore)

lunedì 6 dicembre 2010

Affido condiviso a distanza

La Cassazione rafforza l'istituto dell'affido condiviso. Infatti il minore può essere affidato a entrambe i genitori anche quando uno dei due vive con il figlio all'estero.
A decretare che l'oggettiva lontananza non è una preclusione per l'istituto introdotto con la riforma del 2006 è stata la Cassazione che, con la sentenza n. 24526 di ieri, ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso presentato da un padre italiano che aveva avuto una bambina con una rumena.
La donna, dopo aver ottenuto l'affidamento esclusivo della piccola, si era trasferita nel suo paese d'origine. Lui si era sempre opposto alla lontananza con la figlia anche se i giudici di Bucarest e la Corte d'appello di Bologna avevano dettagliatamente regolato le visite.
Così lui ha fatto ricorso in Cassazione contro la decisione dei magistrati emiliani che, data la distanza fra le due residenze (fra l'altro la donna in un primo momento era scappata in Romania con la figlia), avevano escluso la possibilità di un affidamento condiviso.
La prima sezione civile del Palazzaccio ha invece interpretato le norme classe 2006 in senso opposto, sostenendo espressamente che anche se i genitori vivono in stati diversi il bambino può essere affidato ad entrambi.
Sul punto si legge in sentenza che «alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore». Ma non è ancora tutto. Nel passaggio successivo la Suprema corte ha chiarito che «l'oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori non preclude la possibilità di un affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (artt. 155, comma 2, e 155 qua-ter, comma 2, e.e.)».
Insomma l'unico impedimento all'affido condiviso resta il pregiudizio che il minore può avere da una decisione sbagliata. Ma nel caso sottoposto all'esame della Corte i giudici di merito avevano accertato che sia il padre sia la madre avevano con la bambina un ottimo rapporto. Infatti i giudici bolognesi avevano espressamente affermato che «allo stato non sono in discussione le capacità genitoriali dei due, entrambi adeguati e con un buon rapporto con la piccola», e quindi «precludere la possibilità di un affidamento condiviso del minore è lecito solo quando si traduca in un comportamento, da parte di uno dei genitori, che escluda l'altro dal pari esercizio della potestà genitoriale, così da rendere non rispondente all'interesse dei figlio l'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento». Non va comunque trascurato, ha poi aggiunto la prima sezione civile, che la distanza fra le due abitazioni non deve compromettere le visite e quindi il rapporto con uno dei genitori. E infatti «l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori non è incompatibile con il mantenimento della collocazione del minore stesso presso l'abitazione della madre, qualora il giudice del merito ritenga tale collocazione meglio rispondente all'interesse di detto minore e alla migliore esplicazione delle modalità dell'affidamento condiviso, salvaguardati comunque, attraverso la previsione di adeguate modalità di visita e di incontri periodici, l'esercizio dell'affidamento condiviso anche da parte dell'altro genitore e il legame del minore».
(Fonte Italia Oggi)

lunedì 15 novembre 2010

Genitori, doveri senza distinzioni

Al genitore adottivo al quale è stata revocata la patria potestà per problemi con il figlio deve continuare a provvedere al mantenimento pagando, fra l'altro, la retta della casa famiglia alla quale il minore è stato affidato.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 22678 dell'8 novembre 2010, ha respinto il ricorso di una coppia di genitori adottivi, alla quale era stata revocata la patria potestà sulla figlia minore, per questo affidata a una casa famiglia.
Il caso. È successo a Gravina di Puglia. Dopo un lungo iter una coppia di coniugi era riuscita ad adottare una bambina. Poi gli atteggiamenti aggressivi della ragazza e il rapporto conflittuale con i genitori adottivi avevano determinato la perdita della patria potestà. Così la ragazzina era stata affidata a una casa famiglia. Il comune li aveva citati per ottenere il pagamento della retta che si era accumulato negli anni, oltre 15 mila euro. La coppia si era rifiutata ma il tribunale di Trani aveva accolto l'istanza dell'ente locale. Poi la Corte d'appello di Bari aveva confermato. Così i due hanno presentato ricorso in Cassazione sostenendo che la perdita della patria potestà sulla minore li liberava da qualunque obbligo di mantenimento. La prima sezione civile ha respinto il ricorso con una interessante sentenza che mette sullo stesso piano genitori adottivi e naturali, sugli obblighi, anche di mantenimento, verso i figli economicamente dipendenti da loro.
Le motivazioni. Insomma dalla decisione in rassegna escono senz'altro rafforzati i doveri dei genitori adottivi, paragonabili, dunque, a quelli dei genitori naturali.
Ma non solo. Dalle motivazioni emerge anche che questi obblighi non cessano con il raggiungimento della maggiore età, ma si protraggono fino a quando il figlio non diventa economicamente indipendente.
In proposito in sentenza si legge che «è noto che dal fatto della procreazione sorge in modo necessario un complesso di diritti e di doveri reciproci fra genitore e figlio fra cui appare qui fondamentale il dovere dei genitori sancito dal combinato disposto degli art. 30 Cost. 147, 148 e 155 cod. civ., di mantenere ed educare i figli. E che, d'altra parte, l'art. 27 legge 184/1983 dispone che «per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti», per cui l'art. 48, 2° comma impone all'adottante l'obbligo di mantenere, istruire ed educare l'adottato, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 del codice civile perciò equiparando anche sotto questo profilo i suoi doveri a quelli del genitore naturale e correlandoli esclusivamente allo status di genitore adottivo». Ma non basta. È egualmente pacifico, scrivono ancora gli Ermellini, «che l'obbligo di mantenimento dei genitori, tanto naturali quanto adottivi, verso i figli, di contenuto più ampio e comprensivo di quello alimentare, si sostanzia tanto nell'assistenza economica, quanto nell'assistenza morale di costoro». Ma, ciò che più conta è che questa non cessa «per il raggiungimento della maggiore età da parte di essi, ovvero per altra causa, ma perdura anche indipendentemente dalla loro età, fino a quando i figli non vengono avviati a una professione, a un'arte, o a un mestiere confacente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia». Pertanto l'obbligo del mantenimento «posto dalla menzionata normativa prescinde dalla potestà dei genitori e sopravvive a essa in varie ipotesi, come dimostra quella appena evidenziata del figlio che abbia raggiunto la maggiore età; ovvero proprio le fattispecie di impedimento o di decadenza del genitore naturale o adottivo dalla potestà» in conformità del resto alla più moderna concezione dell'isti¬tuto che si concreta nell'attribuzione a quest'ultimo (o a entrambi i genitori) non di un diritto soggettivo, bensì di un munus (di diritto privato) comportante un potere/nella sua più limitata accezione di potere-dovere».
(Fonte Italia Oggi)

giovedì 28 ottobre 2010

Cassazione, anche le società non-profit devono pagare le imposte sui servizi venduti

Nessuna agevolazione fiscale per le associazioni non-profit che vendono servizi a terzi, neanche nel caso in cui questa vendita sia sporadica, e i profitti "esigui". Lo ha affermato la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del Fisco nei confronti di una sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano. La Commissione aveva dato ragione a una scuderia milanese costituita sotto forma di associazione non-profit che, occasionalmente, impartiva lezioni di equitazione e ospitava cavalli a pagamento.
L'Agenzia delle Entrate, in seguito ad un'ispezione della Guardia di Finanza, aveva contestato l'esistenza di un'attività imprenditoriale non dichiarata, chiedendo pertanto il pagamento di Irpeg, Irap e Iva. La scuderia aveva impugnato la decisione, e la Commissione tributaria di Milano le aveva dato ragione, ritenendo che la mancata revoca delle agevolazioni fiscali (nonostante la legge sia chiara in proposito) fosse giustificata "dall'esiguità delle prestazioni a favore di terzi".
Ma il peso economico delle prestazioni è irrilevante, ha affermato la Cassazione con l'ordinanza n.21875 del 26 ottobre 2010. "A mente dell'art.111 del Tuir - ha ricordato la Corte - è esclusa la natura commerciale delle attività svolte dagli enti associativi in favore dei propri associati e l'imponibilità delle somme da questi versate a titolo di quote associative ma non anche quella delle attività a pagamento svolte nei confronti dei terzi".
Chiaro. E tutto sommato scontato, ha commentato oggi il consulente non profit Carlo Mazzini, interpellato dal settimanale Vita: "La Cassazione non ha fatto nient'altro che ribadire la legge. La vera notizia semmai è che i primi gradi di giudizio si siano dimenticati di cosa prescrive la legge".
E quindi, replica Mazzini, non ha senso titolare, come fa oggi il quotidiano economico Italia Oggi, "Giro di vite fiscale sul no profit". Non c'è alcun giro di vite fiscale: perché un'associazione sia considerata non-profit, non deve fornire servizi a terzi, ma solo ai propri associati.
(Fonte Repubblica)

lunedì 25 ottobre 2010

Aumentano le tutele per i minori figli di immigrati irregolari

La Corte di Cassazione, nel massimo consesso delle Sezioni Unite, ha deciso che non si possono mandare via gli stranieri, anche se hanno commesso reati, nel caso in cui il loro allontanamento dall'Italia, tramite il rimpatrio, abbia riflessi negativi sul generale equilibrio psico-fisico dei loro bambini. Con questa decisione la Suprema Corte ha accolto il ricorso di una signora africana, madre di tre figli residenti a Perugia, condannata per sfruttamento della prostituzione e raggiunta da foglio di via.
La signora si era rivolta alla Suprema Corte dopo una decisione della Corte d'Appello di Perugia del 2009.
Pauline N. A. ha protestato e ha fatto presente di avere tre figli ai quali il suo rimpatrio avrebbe nuociuto. Intanto proprio per il "comportamento poco attento della madre" i ragazzini erano stati dati in affido part-time a una famiglia umbra fin dal 2003.
La Cassazione, con la sentenza numero 21799, ha stabilito che i "gravi motivi" che, in base alle norme sull'immigrazione, consentono la temporanea autorizzazione del genitore con foglio di via, a rimanere in Italia, debbono essere interpretati in maniera elastica. Per i giudici non devono essere applicati solo alle "situazioni di emergenza o alle circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute" del minore, ma a un ventaglio molto più ampio di circostanze.
Fra i "gravi motivi" vanno ricomprese tutte le circostanze in grado di produrre "qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile e obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico derivi o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto".
Secondo la Cassazione si tratta di "situazioni di per sè non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilità e che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo o del suo familiare". Adesso i giudici di Perugia dovranno meglio riconsiderare se sussistano le condizioni per convalidare l'espulsione di Pauline "esaminando i rapporti dei tre figli con la madre e il pregiudizio che agli stessi potrebbe derivare dall'espulsione della donna".
(Fonte La Repubblica)