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venerdì 12 novembre 2010

Il congedo di maternità nelle adozioni internazionali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che la permanenza all’estero costituisce una fase necessaria della procedura di adozione internazionale, per cui, se debitamente certificata, va riconosciuta quale periodo di congedo di maternità anche in caso di interruzione della procedura adottiva o di esito negativo (Interpello 05 novembre 2010, n. 39).
L’Associazione Nazionale Comuni d’Italia ha formulato istanza di interpello al fine di conoscere se nel caso di interruzione della procedura adottiva, con conseguente rientro del lavoratore e senza il verificarsi dell’ingresso del minore in Italia, il relativo periodo di assenza fruito dal dipendente per adempimenti correlati alla procedura adottiva possa comunque essere considerato come congedo di maternità.
L’articolo 26, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dall’articolo 2, comma 452, Legge n. 244/2007, dispone che in caso di adozione internazionale, il congedo di maternità, per un periodo massimo di cinque mesi, può essere fruito dalla lavoratrice anche durante il periodo di permanenza all’estero necessario per l’incontro con il minore e per gli adempimenti connessi alla procedura di adozione antecedentemente all’ingresso dello stesso in Italia.
Il successivo comma 5, prevede che la durata del periodo di permanenza della lavoratrice all’estero venga certificato dall’ente autorizzato alle gestione della procedura di adozione; tale certificazione deve essere allegata dalla lavoratrice alla domanda di indennità (INPS - circolare n. 16/2008).
La norma, dunque, non regola espressamente l’ipotesi relativa all’eventuale interruzione della procedura di adozione internazionale, in relazione al godimento del periodo di congedo durante la permanenza all’estero antecedentemente all’adozione, né vi sono indicazioni della prassi in merito.
A tal proposito, il Ministero osserva che l’interesse tutelato dalle disposizioni sul congedo di maternità nelle adozioni internazionali, consiste nel permettere agli aspiranti genitori adottivi ed al minore da adottare di instaurare un rapporto relazionale ed affettivo propedeutico all’adozione stessa, nell’interesse del bambino e del suo sviluppo psicofisico, in una fase antecedente all’ingresso nel territorio italiano.
Viene, dunque, riconosciuta una particolare attenzione nei confronti dell’adozione di un bambino straniero, in quanto trattasi di una procedura più articolata rispetto all’adozione nazionale e di cui l’incontro all’estero rappresenta sicuramente la fase più delicata.
D’altra parte, nella disciplina vigente, non vi è alcuna disposizione per cui l’esito negativo degli incontri – di cui l’ente autorizzato alla gestione della procedura di adozione informa la Commissione per le adozioni internazionali in Italia, relazionando sulle motivazioni per cui “l’abbinamento” effettuato non è stato rispondente agli interessi del minore – costituisca motivo del mancato riconoscimento del periodo trascorso all’estero come periodo di congedo di maternità.
In conclusione, la permanenza all’estero costituisce una fase necessaria della procedura di adozione internazionale che, se debitamente certificata, va riconosciuta quale periodo di congedo di maternità.
Secondo il Ministero una diversa soluzione, oltre che non giustificata da espresse disposizioni normative, sarebbe di ostacolo al ricorso alle procedure adottive in questione che, già di per sé, sono certamente impegnative, sotto diversi aspetti, per gli aspiranti genitori.
(Fonte Pianeta Lavoro e Tributi)

giovedì 21 ottobre 2010

Ai neo papà garantite due settimane di congedo

Le mamme di tutta Europa dovranno avere diritto a 20 settimane di congedo retribuito al 100 per cento. Ma soprattutto i papà potranno stare con il loro neonato per almeno due settimane, anch'essi con stipendio pieno. Tra una marea di palloncini rosa e celesti il Parlamento Ue ha approvato gli emendamenti alla proposta di direttiva sui congedi parentali della Commissione europea. In Italia i cinque mesi di congedo per le madri sono già garantiti per legge, ma non in tutti i casi la paga è al 100 per cento. Il nostro Paese è all'avanguardia in Europa, ma è una felice novità per i padri italiani quella di poter usufruire di due settimane pagate di congedo obbligatorio di paternità.
L'emendamento che innalza la soglia minima di permesso per le mamme a 20 settimane (oggi erano solo 14) è passato per appena sette voti: 327 sì, 320 no e 30 astenuti. L'intero testo della relazione che porta il nome dell'eurodeputata socialista portoghese Edite Estrela, è stato approvato con 390 voti a favore, 192 contrari e 59 astenuti.
(Fonte La Repubblica)

Dipendenti in maternità: sgravi contributivi per le sostituzioni

In caso di assunzione a termine (anche con contratto part-time) per sostituzione di maternità è previsto uno sgravio contributivo, limitatamente alla quota a carico del datore di lavoro, e dei premi assicurativi INAIL del 50%. Il beneficio si applica a favore delle aziende:
a) con meno di 20 dipendenti che assumono per sostituire lavoratori subordinati in maternità (congedo di maternità o di paternità, congedo parentale e congedo per malattia del figlio). In tal caso l’agevolazione si applica fino al compimento di un anno di età del figlio del lavoratore o della lavoratrice in congedo o, nel caso di minore adottato o in affidamento, per un anno dal suo ingresso nel nucleo familiare;
b) in cui operano lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali) in astensione del lavoro per maternità. E’ infatti possibile assumere lavoratori a termine in sostituzione di tali lavoratrici per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, entro il primo anno di vita del bambino o, nel caso di minore adottato o in affidamento, per un anno del suo ingresso nel nucleo familiare.
La concessione del beneficio contributivo prescinde dalla corrispondenza tra la qualifica del sostituto e quella in possesso del sostituto.
Il beneficio è riconosciuto anche in caso di sostituzione di un apprendista con una persona qualificata, purché sia rispettata l’equivalenza oraria delle prestazione.
L’azienda interessata allo sgravio contributivo deve attestare, mediante autocertificazione da presentare alla competente sede INPS, di essere in possesso del requisito occupazionale, se richiesto, e che l’assunzione dei lavoratori a termine è effettuata in sostituzione di dipendenti in astensione obbligatoria (anche anticipata), facoltativa nel primo anno di età del bambino o per malattie del bambino di età non superiore a un anno.
(Fonte PMI)