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lunedì 29 novembre 2010

Esame di italiano per immigrati Dal 9 dicembre test obbligatorio

Dal 9 dicembre gli stranieri che richiedono il permesso di soggiorno dovranno anche sostenere un esame d'italiano in un test. La novità la prevede il decreto 4 giugno 2010 (firmato dai ministri dell'Interno e dell'Istruzione, Roberto Maroni e Mariastella Gelmini), che entra in vigore in quella data. Messa così, forse il test dovremmo farlo tutti noi, anche chi è già cittadino italiano.
Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno ha messo a punto la procedura informatica per gestire le richieste. Lo straniero che intende chiedere il rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo dovrà presentare alla prefettura la richiesta di partecipazione al test a tramite l'indirizzo www.testitaliano.interno.it. La prefettura dovrà convocarlo entro 60 giorni indicando data e luogo su dove svolgere il test.
L'esame si svolge con modalità informatiche ma, su richiesta, anche per iscritto. Prevede la comprensione di brevi testi, frasi ed espressioni di uso frequente. Per superare la prova il candidato deve conseguire almeno l'80% del punteggio complessivo. Se l'esito è positivo, lo straniero può presentare la domanda e la questura, verificati tutti gli altri requisiti richiesti, rilascia il permesso di soggiorno.
(Fonte L'Unità)

sabato 6 novembre 2010

Sì al permesso di soggiorno per motivi familiari anche nel caso di interruzione della convivenza tra padre e figlio.

Il giudice onorario del Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso di un sessantenne cittadino dello Sri Lanka, già ricongiunto con il figlio, contro il provvedimento della Questura di Palermo che aveva rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari per mancanza della convivenza.
Il provvedimento era stato motivato dal fatto che mentre il padre viveva a Palermo, il figlio, sposato e con prole, si era trasferito a Reggio Emilia e quindi era cessata la convivenza tra i due.
Secondo il GOT la norma richiamata dalla Questura (l’articolo 30 del D.Lgs. n. 286 del 1998) si riferisce unicamente al caso in cui “lo straniero si unisce in matrimonio con l’unico scopo di rimanere nel territorio italiano”. Quindi, se successivamente al matrimonio non viene accertata l’effettiva convivenza, esso viene revocato mentre, sostiene il Tribunale di Palermo, il requisito della convivenza non è previsto anche tra padre e figlio. Peraltro, nel caso in specie, il genitore aveva eletto il proprio domicilio presso il proprio figlio, a Reggio Emilia. Infine, conclude il giudice, nel rapporto tra il figlio e il padre sussiste il vincolo della solidarietà e, come la Corte Costituzionale ha già affermato nel 2006, “il concetto di solidarietà non implica necessariamente quello di convivenza, essendo ben possibile adempiere il relativo obbligo mediante modalità diverse dalla convivenza”.
(Fonte Immigrazione Oggi)