In silenzio, con discrezione, ci cambiano le regole del gioco senza dirci nulla. Devo dire che però questa volta hanno fatto sostanzialmente un buon lavoro, inserendo alcune regole condivisibili. Stiamo parlando del decreto che detta le regole di accesso ad un finanziamento particolare consistente nella parziale copertura dei costi sostenuti dalle Onlus per acquisto di autoambulanze, beni strumentali e beni donati a strutture sanitarie pubbliche. Il nuovo decreto 177/2010 è stato pubblicato nella GU del 30.10 scorsoA mio avviso, gran parte delle modifiche – che trovate nell’allegato evidenziate in giallo – sono migliorative.
Ne indico solo un paio: all’art 1, c 3, si dice ciò che la legge aveva già evidenziato (art 96, c 1, L 342/00), ovvero il divieto di cumulare agevolazioni (che sono costi per lo stato) a fronte dell’erogazione di cui in parola. Quindi per le autoambulanze o fate scontare il 20% dal venditore oppure chiedete il contributo – di norma si ottiene in misura inferiore.
Inoltre, il bene è inalienabile – con eccezioni – per 5 anni e non più per tre anni. Nel caso fosse ceduto secondo le indicazioni del regolamento, “l’organizzazione non lucrativa di utilita’ sociale (ONLUS) cessionaria del contratto di leasing puo’ continuare a fare richiesta del contributo ai sensi del presente regolamento per i canoni rimanenti fino al riscatto del bene a conclusione del contratto di leasing medesimo” (art 3, c 5)
Sono state poi modificate le quote percentuali di fondi destinati alle tipologie di acquisti (art 4).
Purtroppo si registra un inasprimento burocratico sulla documentazione da produrre (art 5, c 2) e, tenuto conto che proprio ora è il periodo nel quale le organizzazioni chiedono i contributi per gli acquisti realizzati, qualche dubbio sull’opportunità di far applicare da subito queste regole sovviene.
(Fonte Quinonprofit)
Ne indico solo un paio: all’art 1, c 3, si dice ciò che la legge aveva già evidenziato (art 96, c 1, L 342/00), ovvero il divieto di cumulare agevolazioni (che sono costi per lo stato) a fronte dell’erogazione di cui in parola. Quindi per le autoambulanze o fate scontare il 20% dal venditore oppure chiedete il contributo – di norma si ottiene in misura inferiore.
Inoltre, il bene è inalienabile – con eccezioni – per 5 anni e non più per tre anni. Nel caso fosse ceduto secondo le indicazioni del regolamento, “l’organizzazione non lucrativa di utilita’ sociale (ONLUS) cessionaria del contratto di leasing puo’ continuare a fare richiesta del contributo ai sensi del presente regolamento per i canoni rimanenti fino al riscatto del bene a conclusione del contratto di leasing medesimo” (art 3, c 5)
Sono state poi modificate le quote percentuali di fondi destinati alle tipologie di acquisti (art 4).
Purtroppo si registra un inasprimento burocratico sulla documentazione da produrre (art 5, c 2) e, tenuto conto che proprio ora è il periodo nel quale le organizzazioni chiedono i contributi per gli acquisti realizzati, qualche dubbio sull’opportunità di far applicare da subito queste regole sovviene.
(Fonte Quinonprofit)
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