sabato 6 novembre 2010

Sì al permesso di soggiorno per motivi familiari anche nel caso di interruzione della convivenza tra padre e figlio.

Il giudice onorario del Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso di un sessantenne cittadino dello Sri Lanka, già ricongiunto con il figlio, contro il provvedimento della Questura di Palermo che aveva rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari per mancanza della convivenza.
Il provvedimento era stato motivato dal fatto che mentre il padre viveva a Palermo, il figlio, sposato e con prole, si era trasferito a Reggio Emilia e quindi era cessata la convivenza tra i due.
Secondo il GOT la norma richiamata dalla Questura (l’articolo 30 del D.Lgs. n. 286 del 1998) si riferisce unicamente al caso in cui “lo straniero si unisce in matrimonio con l’unico scopo di rimanere nel territorio italiano”. Quindi, se successivamente al matrimonio non viene accertata l’effettiva convivenza, esso viene revocato mentre, sostiene il Tribunale di Palermo, il requisito della convivenza non è previsto anche tra padre e figlio. Peraltro, nel caso in specie, il genitore aveva eletto il proprio domicilio presso il proprio figlio, a Reggio Emilia. Infine, conclude il giudice, nel rapporto tra il figlio e il padre sussiste il vincolo della solidarietà e, come la Corte Costituzionale ha già affermato nel 2006, “il concetto di solidarietà non implica necessariamente quello di convivenza, essendo ben possibile adempiere il relativo obbligo mediante modalità diverse dalla convivenza”.
(Fonte Immigrazione Oggi)

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