lunedì 15 novembre 2010

Genitori, doveri senza distinzioni

Al genitore adottivo al quale è stata revocata la patria potestà per problemi con il figlio deve continuare a provvedere al mantenimento pagando, fra l'altro, la retta della casa famiglia alla quale il minore è stato affidato.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 22678 dell'8 novembre 2010, ha respinto il ricorso di una coppia di genitori adottivi, alla quale era stata revocata la patria potestà sulla figlia minore, per questo affidata a una casa famiglia.
Il caso. È successo a Gravina di Puglia. Dopo un lungo iter una coppia di coniugi era riuscita ad adottare una bambina. Poi gli atteggiamenti aggressivi della ragazza e il rapporto conflittuale con i genitori adottivi avevano determinato la perdita della patria potestà. Così la ragazzina era stata affidata a una casa famiglia. Il comune li aveva citati per ottenere il pagamento della retta che si era accumulato negli anni, oltre 15 mila euro. La coppia si era rifiutata ma il tribunale di Trani aveva accolto l'istanza dell'ente locale. Poi la Corte d'appello di Bari aveva confermato. Così i due hanno presentato ricorso in Cassazione sostenendo che la perdita della patria potestà sulla minore li liberava da qualunque obbligo di mantenimento. La prima sezione civile ha respinto il ricorso con una interessante sentenza che mette sullo stesso piano genitori adottivi e naturali, sugli obblighi, anche di mantenimento, verso i figli economicamente dipendenti da loro.
Le motivazioni. Insomma dalla decisione in rassegna escono senz'altro rafforzati i doveri dei genitori adottivi, paragonabili, dunque, a quelli dei genitori naturali.
Ma non solo. Dalle motivazioni emerge anche che questi obblighi non cessano con il raggiungimento della maggiore età, ma si protraggono fino a quando il figlio non diventa economicamente indipendente.
In proposito in sentenza si legge che «è noto che dal fatto della procreazione sorge in modo necessario un complesso di diritti e di doveri reciproci fra genitore e figlio fra cui appare qui fondamentale il dovere dei genitori sancito dal combinato disposto degli art. 30 Cost. 147, 148 e 155 cod. civ., di mantenere ed educare i figli. E che, d'altra parte, l'art. 27 legge 184/1983 dispone che «per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti», per cui l'art. 48, 2° comma impone all'adottante l'obbligo di mantenere, istruire ed educare l'adottato, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 del codice civile perciò equiparando anche sotto questo profilo i suoi doveri a quelli del genitore naturale e correlandoli esclusivamente allo status di genitore adottivo». Ma non basta. È egualmente pacifico, scrivono ancora gli Ermellini, «che l'obbligo di mantenimento dei genitori, tanto naturali quanto adottivi, verso i figli, di contenuto più ampio e comprensivo di quello alimentare, si sostanzia tanto nell'assistenza economica, quanto nell'assistenza morale di costoro». Ma, ciò che più conta è che questa non cessa «per il raggiungimento della maggiore età da parte di essi, ovvero per altra causa, ma perdura anche indipendentemente dalla loro età, fino a quando i figli non vengono avviati a una professione, a un'arte, o a un mestiere confacente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia». Pertanto l'obbligo del mantenimento «posto dalla menzionata normativa prescinde dalla potestà dei genitori e sopravvive a essa in varie ipotesi, come dimostra quella appena evidenziata del figlio che abbia raggiunto la maggiore età; ovvero proprio le fattispecie di impedimento o di decadenza del genitore naturale o adottivo dalla potestà» in conformità del resto alla più moderna concezione dell'isti¬tuto che si concreta nell'attribuzione a quest'ultimo (o a entrambi i genitori) non di un diritto soggettivo, bensì di un munus (di diritto privato) comportante un potere/nella sua più limitata accezione di potere-dovere».
(Fonte Italia Oggi)

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